È costituita l'Associazione denominata "Società Italiana di storia ambientale”, in breve “SiSAm”, libera associazione di fatto, regolata a norma del Titolo II, Cap. III, art 36 e segg. del Codice Civile, nonché del presente Statuto.
L'Associazione ha sede legale presso il domicilio professionale del presidente pro tempore.
L’associazione persegue i seguenti scopi:
In particolare:
L’associazione potrà svolgere ogni attività patrimoniale, economica e finanziaria che ritenga necessaria, utile o comunque opportuna per il raggiungimento dei propri scopi. È fatto espresso divieto di distribuire ai soci utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve, anche in forma indiretta. L’Associazione potrà accedere a contributi, sovvenzioni di qualsiasi genere anche previste dalle normative locali, regionali, nazionali e comunitarie. L'Associazione potrà, infine, partecipare quale socio di altri circoli, enti e/o associazioni nazionali e internazionali aventi scopi analoghi.
La durata dell'Associazione è illimitata.
Possono essere soci gli studiosi di storia dell’ambiente e tutti coloro che in una prospettiva multi e trans disciplinare sono interessati alla ricerca alla divulgazione e alla didattica della storia ambientale, o in quanto cultori della materia condividono le finalità dell’associazione e le norme del suo Statuto.
I soci si distinguono in:
Si diventa soci su invito del Consiglio Direttivo o su domanda, in ambedue i casi le domande devono essere corredate dall’invio di un breve curriculum. Le domande sono approvate entro tre mesi dal consiglio direttivo e possono essere respinte solo con deliberazione motivata a maggioranza. Contro il rifiuto di ammissione non è ammesso appello. La qualifica di socio decorre dalla data della delibera di ammissione del Consiglio Direttivo. La qualifica di socio è personale e non trasmissibile e risulta dall’annotazione sul libro soci dell’associazione. La partecipazione all’associazione è di regola a tempo indeterminato. I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale di iscrizione e se in regola con i pagamenti hanno diritto elettorale attivo e passivo. I soci possono recedere in qualsiasi momento dall’associazione con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al Consiglio Direttivo a far tempo dalla data di ricevimento della lettera stessa.
È ammessa l’associazione di istituzioni, che non potranno però rivestire cariche sociali e saranno rappresentate in Assemblea da un delegato. Tutte le comunicazioni dell’associazione saranno effettuate per posta elettronica all’indirizzo comunicato dall’associato e trascritto sul libro soci. È onere del singolo associato comunicare all’associazione qualunque variazione dell’indirizzo di posta elettronica. Tutti gli associati in regola col pagamento della quota associativa degli anni precedenti e dell’anno in corso hanno diritto di voto in assemblea per l’approvazione o le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione. I soci che non pagano per tre anni consecutivi la quota associativa decadono automaticamente. I soci hanno diritto a partecipare a tutte le iniziative di cui l’associazione si fa promotrice e hanno il dovere di cooperare al raggiungimento delle finalità per cui l’associazione si è costituita.
Il patrimonio della Società italiana di storia ambientale è costituito da:
La Società italiana di storia ambientale trae le risorse economiche e finanziarie per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
L'esercizio sociale inizia l’ 1 gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo. Il bilancio preventivo è approvato dall’Assemblea ordinaria ogni anno entro il 31 dicembre mentre il bilancio consuntivo deve essere approvato dall’Assemblea ordinaria ogni anno entro il 30 giugno. L’eventuale avanzo di gestione, fatte salve eventuali altre destinazioni obbligatorie per legge, dovrà essere interamente destinato alla realizzazione delle attività istituzionali previste dal presente statuto.
Sono organi dell'Associazione:
L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione. L’Assemblea è costituita dall’insieme dei soci in regola con il pagamento delle quote e dai soci onorari e corrispondenti che ne sono esenti. Essa si riunisce in via ordinaria una volta all’anno per l’approvazione del bilancio ed in via straordinaria ogniqualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o gli venga richiesto da almeno un quarto dei soci. In questo caso l’Assemblea dovrà svolgersi entro due mesi dalla presentazione della richiesta.
La convocazione si effettua per via telematica almeno un mese prima della data stabilita per la riunione (venti giorni prima, nel caso di assemblee straordinarie). La comunicazione deve contenere l’ordine del giorno, la data e l’ora della prima e della seconda convocazione (che possono essere fissate nello stesso giorno) ed il luogo della riunione. La riunione dell’Assemblea è valida in prima convocazione solo se è presente la metà dei soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.
È ammesso il voto per delega per cui ogni socio può essere portatore di due deleghe. Un regolamento definirà le modalità del voto per delega.
L’Assemblea delibera a maggioranza semplice, fatta eccezione per le delibere relative alla modifica dello statuto o allo scioglimento ed alla liquidazione della Associazione, per le quali occorre la presenza di un quarto dei soci ed il voto favorevole dei tre quarti dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.
L’Assemblea è presieduta di diritto dal Presidente dell’Associazione e, in sua assenza, dal Vicepresidente o dal membro più anziano del Consiglio direttivo; in loro assenza da altro membro del Consiglio direttivo; I lavori assembleari saranno diretti dal Presidente dell’Assemblea.
Delle riunioni di assemblea verrà redatto un verbale che sarà pubblicato sul sito web dell’Associazione.
L’Assemblea:
Nelle assemblee le votazioni avvengono per alzata di mano. Si procede invece per scrutinio segreto per l’elezione delle cariche sociali e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei soci presenti.
Le decisioni dell’Assemblea avvengono a maggioranza di voti in caso di parità di voti il voto del presidente vale il doppio. I lavori dell’Assemblea sono disciplinati da un apposito regolamento dalla stessa adottato e approvato.
L'Assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:
In tal caso la sede dell’assise deve intendersi dove si trovano il/la Presidente o suo/a sostituto/a, o il/la segretario/a.
L’associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo che è composto da otto a dodici membri più il presidente. Fanno parte del Consiglio Direttivo gli eventuali soci corrispondenti e sono invitati permanenti alle sue riunioni i soci onorari.
Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili per una sola volta consecutiva. Qualora un membro del direttivo si dimetta o decada prima della scadenza del suo mandato, il Consiglio Direttivo può decidere di sostituire il consigliere che ha reso vacante la sua carica per dimissioni, decadenza, o decesso, integrando il primo fra i non eletti alla carica di consigliere. In mancanza di un consigliere nominabile può decidere che il sostituto sarà eletto alla prima assemblea convocata.
Le elezioni del Consiglio Direttivo si svolgono a scrutinio segreto nel corso dell’annuale Assemblea ordinaria. La presidenza nomina una commissione elettorale di tre membri che assume la responsabilità del corretto svolgimento del voto.
Almeno tre mesi prima dell’Assemblea ordinaria, il consiglio direttivo nomina un comitato elettorale composto da tre membri, non più di uno dei quali nel proprio seno. Il comitato raccoglie, predispone e pubblicizza le candidature per l’elezione dei consiglieri, fino a 30 giorni prima dell’Assemblea. Ogni candidatura previa dichiarazione di disponibilità e accompagnata da un curriculum deve essere presentata da almeno 4 e non più di 8 soci. Nel corso dell’Assemblea, sempre da 4 a 8 soci, possono comunque presentare una ulteriore candidatura. Ogni socio può presentare una sola candidatura. Ciascun socio potrà votare indicando un solo nominativo.
Il Consiglio Direttivo provvede alla gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione in relazione ai fini statutari e in esecuzione delle direttive dell’Assemblea;
provvede all’organizzazione di convegni periodici secondo le modalità deliberate dall’Assemblea e organizza ogni altra attività culturale dell’Associazione;
provvede alle pubblicazioni, cartacee e informatiche, dell’Associazione;
istituisce apposite commissioni scientifiche, tematiche e operative per gestire progetti specifici dell’Associazione, ne nomina i membri che possono essere anche esterni all’associazione;
delibera sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private, nazionali e internazionali, designando i rappresentanti da scegliere tra i soci;
elabora e delibera progetti, programmi e iniziative da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
redige regolamenti da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
delibera la convocazione dell’Assemblea stessa, stabilendone l’ordine del giorno; la convocazione dei soci è fatta per via telematica;
cura la gestione economica dell’associazione provvedendo alla riscossione delle quote e dei contributi, nonché al pagamento delle obbligazioni contratte ed alla riscossione dei crediti;
delibera l’accettazione di elargizioni, donazioni e lasciti che sarà sottoposta alla ratifica dell’Assemblea;
redige il bilancio annuale della gestione da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.
Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma entro i trenta giorni successivi all’Assemblea annuale ordinaria ed ogni volta che il Presidente ritenga opportuno convocarlo. Convocazioni straordinarie possono seguire ove ne facciano richiesta almeno cinque consiglieri.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide solo se è presente la maggioranza dei consiglieri tra cui il Presidente.
L’assenza ingiustificata a tre consecutive riunioni comporta la decadenza del mandato, che non dà luogo a surroga. Le delibere del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza semplice, in caso di parità dei voti, quello del presidente vale il doppio.
Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell’avviso di convocazione La partecipazione alla riunione può avvenire anche in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:
In tal caso la sede dell’assise deve intendersi dove si trovano il/la presidente o il/la segretario/a.
I verbali sono conservati a cura del Consiglio stesso.
Il Presidente è eletto dall’Assemblea dei soci a scrutinio segreto, dura in carica quattro anni e non è rieleggibile.
Almeno tre mesi prima dell’Assemblea ordinaria, il consiglio direttivo nomina un comitato elettorale composto di tre membri, non più di uno dei quali nel proprio seno. Il comitato raccoglie, predispone e pubblicizza le candidature per l’elezione del Presidente, fino a 30 giorni prima dell’Assemblea. Le Candidature devono essere presentate da un minimo di 15 soci a un massimo di 20 e devono essere accompagnate da un curriculum.
Altre candidature possono essere presentate, da almeno 15 soci e non più di 20, durante l’Assemblea. È ammesso il voto per delega. Ogni socio può presentare massimo due deleghe.
Verrà eletto il candidato che raccoglierà la metà più uno dei voti. Ad un primo turno inefficace seguirà il ballottaggio tra i due candidati più votati.
Il Presidente presiede l’Assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo:
In caso di assenza o impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al vice presidente. Il fatto stesso che il vice presidente agisca in nome ed in rappresentanza dell’associazione attesta di per sé l’assenza o l’impedimento del Presidente ed esonera i terzi da ogni accertamento o responsabilità in merito.
Laddove sia richiesto per legge o per libera determinazione, l’Assemblea nomina, su proposta del Consiglio Direttivo, uno o più revisori legali dei conti, anche tra persone estranee all’associazione avuto riguardo della loro competenza. Il loro mandato è gratuito.
Per la revisione o modifica del presente Statuto, per lo scioglimento dell’Associazione e per la nomina dei liquidatori, decide l’assemblea dei soci in seduta straordinaria.
La destinazione dell’eventuale saldo attivo di liquidazione come pure il patrimonio residuo non dismesso dovranno essere destinati ad altri enti non commerciali che perseguono finalità analoghe, oppure ai fini di generale o pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Tutte le cariche elettive sono gratuite. Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate e preventivamente autorizzate.
Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge ed i principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.